Art. 42-bis del d. lgs. 151/2001: accolto ricorso avverso il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dal militare.

Accolto ricorso al Tar Torino avverso la determina del Capo del I Reparto – SM – Ufficio Personale Impiego Marescialli Brigadieri e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale era stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001.



Il ricorrente assistito dall’avv. Caradonna ha presentato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001.

Dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto, avverso il quale è possibile proporre osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il ricorrente ha deciso di proporre ricorso al Tar competente, in quanto ingiustamente gli era stata negata la possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia.

Tale norma prevede infatti che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato,  a  richiesta,  anche  in  modo frazionato e per un periodo  complessivamente  non  superiore  a  tre anni, ad una sede  di  servizio  ubicata  nella  stessa  provincia  o regione nella quale l’altro genitore esercita  la  propria  attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e  destinazione.  L’eventuale dissenso deve essere motivato (e limitato a casi o esigenze eccezionali). L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2.  Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.

Così, tramite il ricorso presentato dall’avv. Caradonna, ha ottenuto un provvedimento cautelare con il quale il TAR gli ha dato ragione in quanto l’amministrazione nel provvedimento impugnato:

– non ha svolto considerazioni specificamente riferite alle singole sedi di servizio richieste dal ricorrente;

– non ha svolto alcuna valutazione comparativa tra le scoperture delle sedi oggetto della richiesta e quella che si verrebbe a creare nella sede di attuale servizio a seguito dell’accoglimento dell’istanza.

Il Tar, inoltre, ritenuto sussistente anche il presupposto del periculum in mora alla luce del rilievo fondamentale degli interessi posti dal ricorrente a fondamento dell’istanza, ha ritenuto necessario demandare all’amministrazione una nuova valutazione circa la fondatezza dell’istanza, nella quale si tenesse conto anche dei due criteri sopra enunciati in punto di fumus.

Il ricorrente, assistito dall’avv. Caradonna, ha così ottenuto il riconoscimento del diritto al riesame della propria istanza, presentata ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, da parte dell’Amministrazione.

Di seguito il testo integrale del provvedimento di accoglimento del TAR Lazio ottenuto dall’avv. Caradonna

Pertanto, tutti coloro ai quali sarà notificato il preavviso di non accoglimento ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 o a tutti coloro ai quali è stato notificato il preavviso di rigetto e, non avendo proposto osservazioni nei 10 giorni, hanno ricevuto il diniego definitivo alla propria istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis o di qualunque altra istanza di trasferimento temporaneo o definitivo (anche per ricongiungimento familiare, L. 104/92 o di altro genere) possono chiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure richiedere una consulenza gratuita utilizzando la sezione del sito “Esponi il tuo caso”.

E’ importante ricordare che, per eventuale ricorso al Tar Lazio, il termine di scadenza è di 60 giorni dalla data del giudizio di inidoneità, pertanto invitiamo tutti coloro che fossero interessati a contattarci celermente.