INSERIMENTO IN GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE ANTE 2001/2002: ACCOLTI I RICORSI AL TAR LAZIO

INSERIMENTO IN GAE
Con le ordinanze n. 7413/2016 e 7533/2016, il Tar Lazio Sez. III bis ha accolto l’istanza cautelare presentata, disponendo l’ammissione con riserva nelle GaE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’a.s. 2001/2002.

Il Tar Lazio ha riconosciuto l’illegittimità del DM 495/2016 di aggiornamento annuale delle Gae, nella parte in cui ha riproposto integralmente le disposizioni del DM 235/2014 già annullate dalla sentenza n. 1973/2015  del Consiglio di Stato.

Nell’accogliere i predetti ricorsi, il Tar Lazio ha recepito quanto indicato dal Consiglio di Stato sia con sentenza n. 1973/2015 sia con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016 dell’Adunanza Plenaria.

Tuttavia, nei mesi successivi il Tar Lazio, Sezione III bis, ha mutato orientamento, rinviando la decisione di alcuni ricorsi analoghi nelle more della pronunzia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione generale del diritto dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad ottenere l’inserimento nelle GaE.

Lo scorso 30 ottobre 2017, poi, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 10853/2017 ha accolto l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 7533/2017, ordinando al M.I.U.R. di provvedere nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.

Di seguito si riportano testualmente le motivazioni indicate nell’ordinanza dal Consiglio di Stato: “Considerato che in recenti precedenti nei termini la sezione aveva ritenuto che “successivamente a tale ordinanza la Sezione ha mutato orientamento con decisioni assunte nel merito e che, nelle more della pronunzia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione in esame l’istanza di esecuzione non può esser accolta” e che, tuttavia, il giudice di appello ha riformato il predetto precedente statuendo che “Ritenuto, nell’ambito della delibazione propria della presente fase, sufficientemente comprovato il requisito del fumus boni iuris”; Considerato che, pertanto, si ritiene di dovere accogliere l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi in quanto divenuta definitiva”.

La questione, ad oggi, risulta certamente controversa e determinante sarà la decisione assunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che dovrebbe riunirsi il prossimo 15 novembre 2017.

Tutti coloro che volessero rimanere aggiornati sulla questione e ricevere informazioni sull’esito dell’Adunanza Plenaria e sulla possibilità di future azioni legali per l’inserimento in GaE possono contattarci inviando una email ad info@avvocatoclaudiacaradonna.it oppure richiedere una consulenza gratuita utilizzando la sezione del sito “Esponi il tuo caso”.